Nel caso di inserimento del minore in una comunità educativa a fronte dell’inadeguatezza dei genitori a prendersene cura, possono essere conferiti alla curatrice speciale anche compiti sostanziali, compreso quello di riceversi il contributo di mantenimento al cui pagamento è obbligato il genitore nonché a riceversi l’Assegno Unico Universale e ogni altra provvidenza economica riconosciuta in favore della prole, assicurandone il deposito in apposito conto vincolato all’autorizzazione del giudice tutelare, per garantire il soddisfacimento di bisogni specifici delle minori, e, in caso di obbligo di compartecipazione alla retta di collocamento non coperta interamente dal Comune, a integrare tale costo.
Trib. Matera ord. 16 luglio 2024
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/