Il minore è adottabile se i risultati della terapia intrapresa e poi interrotta dal genitore non hanno portato benefici alla crescita del bambino.
Lo afferma la Cassazione con la sentenza n. 17442/16, pubblicata il 31 agosto, confermando la decisione di merito e rigettando il ricorso della madre di un minore contro la dichiarazione di adottabilità del figlio. Padre assente, carenze nell’accudimento e incapacità della donna di sostenere un percorso di sostegno alla genitorialità facevano sì che il Tribunale per i minori dichiarasse il minore adottabile. Decreto confermato dalla Corte di Appello. Secondo i servizi sociali il bambino, aggressivo coi compagni, non aveva rispetto per le regole e viveva in «cattive» condizioni igieniche, condizione che tendeva a peggiorare ogni volta che il bambino rientrava a scuola dopo il weekend trascorso con la madre. La Corte d’Appello quindi formulava «una prognosi di irrecuperabilità delle capacità genitoriali» della ricorrente, sebbene le numerose opportunità di recupero offerte. La Cassazione conferma: l’esito negativo dell’esperimento dell’attività di sostegno è stato «ampiamente documentato e motivato, con un ragionamento del tutto convincente, senza che possa valere l’ennesimo tentativo della madre di riprendere il percorso di sostegno già interrotto».