E’ detenzione qualificata e non compossesso quello configurabile in capo al coniuge separato che occupa l’abitazione familiare concessa in comodato d’uso e di proprietà di un soggetto terzo. Le spese per migliorie e ristrutturazioni sostenute dall’altro coniuge non risultano ripetibili ai sensi dell’ articolo 1150 c.c., se non nei confronti del proprietario dell’immobile.
Cassazione civile, sez. III, ordinanza 12 settembre 2019, n. 22730.