I messaggi continui sui social (Facebook, Instagram) non configurano il reato di molestie, ma la condotta può essere punita come stalking.
Infatti La frase “col mezzo del telefono” nel codice penale fa riferimento all’utilizzo delle linee telefoniche e non al dispositivo come tale. La messaggistica istantanea, per poter essere considerata molestia, dovrebbe avere la stessa invasività di una telefonata, cosa che non avviene con i social network, poichè un messaggio può anche non essere visualizzato, così eliminando l’interazione immediata e invasiva che si ha con una telefonata.
Cass. penale sentenza n. 40033 del 3/10/2023