La Corte d’Appello riformava la sentenza di primo grado che attribuiva alla moglie un assegno divorzile pari a € 700 ritenendo insufficiente la prova del mero divario reddituale ai fine della concessione dell’emolumento. La Corte di Cassazione con l’ordinanza n.30257 del 15.12.2017 conferma quanto deciso dalla Corte territoriale, ribadendo la natura assistenziale dell’assegno di divorzio, che pertanto non può essere concesso qualora non venga data la prova di uno stato di necessità. Nella fattispecie l’ex moglie aveva per molti anni continuato la propria attività lavorativa senza chiedere nulla ed era anche riuscita ad acquistare un immobile. Viene peraltro accolto il ricorso incidentale del marito il quale si doleva della decorrenza fissata per la revoca dell’assegno di divorzio, ossia la data di deposito della sentenza di appello. La Corte di legittimità ritiene che la data di cessazione decorra dal momento in cui passa in giudicato la sentenza di cessazione del vincolo matrimoniale.