In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
ll regime legale dell’affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell’interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio; tuttavia, nell’interesse di quest’ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.
Il collocamento prevalente presso la madre assicura ai figli una continuità abitativa per mantenere il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si articola la vita familiare e contribuire quindi in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità psico-fisica della prole.
Cass. Civ., Sez. I, ord. 6 febbraio 2025 n. 2941
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