Negato il mantenimento e l’assegnazione della casa alla donna che si è sposata esclusivamente per interesse economico, senza dar luogo a convivenza coniugale, approfittando delle difficoltà psicologiche del marito e intrattenendo una relazione con un altro. Disposto invece a suo carico l’addebito della separazione per violazione dei doveri di assistenza morale e materiale.
Lo afferma il Tribunale di Roma con la sentenza n.17286/2015: non solo la moglie era rimasta indifferente alla depressione del marito, avendogli fatto mancare il sostegno morale e materiale e lasciandolo solo ad affrontare il grave problema di salute, violando così gli obblighi di assistenza coniugale (v. anche in merito Cass. n. 19065/2008), ma dalle risultanze processuali era emerso che la donna era andata a vivere in un’altra casa, non coabitando mai con l’uomo e facendosi pure l’amante.
Separazione addebitata, quindi, niente assegno né assegnazione della casa coniugale (che tale non era, non avendovi mai i coniugi abitato insieme), anche il ragione del fatto che non erano nati figli dall’unione.