La violenza che l’art. 122 c.c. contempla come vizio del consenso matrimoniale non è diversa dalla violenza che nella materia delle obbligazioni viene prevista quale causa di annullamento del contratto: deve, quindi, anche nel caso di violenza usata per costringere al matrimonio, ricorrere il requisito ritenuto indispensabile dall’art. 1435 c.c. dell’attitudine della violenza posta in essere a far temere un male ingiusto e notevole.
Trib. Modena, 9 novembre 2022