In caso di divorzio, per determinare il diritto all’assegno occorre valutare l’adeguatezza o meno dei redditi dell’ex a mantenere un tenore di vita analogo a quello matrimoniale, ovvero l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
L’indice del tenore di vita può essere l’attuale divario di redditi tra coniugi.
Ciò posto, esistenza di cospicui redditi del marito, di una buona pensione INPGI e la titolarità di un patrimonio immobiliare in parte alienato ma dal quale il marito ha con ogni probabilità tratto un ricavo,
e, dall’altro, per quanto riguarda la moglie, il fatto di non aver mai lavorato essendosi per 50 anni dedicata alla cura della famiglia e della casa, l’età avanzata, e l’essere affetta da numerose patologie, giustificano il riconoscimento di un cospicuo assegno di divorzio.
(Cass. 9669/2013)