Matrimonio: i debiti personali dei coniugi
Anche se marito e moglie hanno scelta la comunione dei beni, per i debiti personali ciascun coniuge risponde con il proprio patrimonio, e solo nel caso in cui ciò non basti i creditori possono aggredire i beni appartenenti alla comunione, fino al valore corrispondente alla sua quota, cioè la metà.
Sono debiti personali di ciascun coniuge:
1) le obbligazioni assunte da ciascun coniuge prima del matrimonio, oppure dopo ma prima della costituzione della comunione legale (ad es., nel caso i cui i coniugi optino per la separazione dei beni, e solo in un secondo momento scelgano la comunione) (art. 187 cod. civ.)
2) i debiti che gravano sul patrimonio ereditato o donato al coniuge (art. 188 cod. civ.)
3) i debiti assunti dopo il matrimonio da uno dei coniugi per compiere atti di straordinaria amministrazione della comunione, senza il consenso dell’altro coniuge (ad es., la fideiussione prestata da un solo coniuge) (art. 189, 1 co. cod. civ.)
4) debiti assunti nell’esercizio della professione o dell’impresa del coniuge, o per l’acquisto di beni personali;
5) obbligazioni che sorgono da un fatto illecito commesso dal coniuge (cioè, l’obbligo di risarcire il danno)
in tutti questi casi, il coniuge contraente risponde dei debiti in via primaria con tutti i suoi beni personali
Solo se tali beni non sono sufficienti, è possibile colpire anche i beni della comunione ma per la metà soltanto, vale a dire fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato. Il valore della quota va calcolato sull’intera massa dei beni comuni (Cassazione SS.UU. n. 7640 del 1998)