La determinazione dell’assegno divorzile non può basarsi sulla isolata considerazione della sola oggettiva disparità della situazione economica degli ex coniugi che, nel caso di specie, risulta preesistente al matrimonio. La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto quando entrambi erano ultraquarantenni (precisamente, lei di 43 anni e lui di 49 anni), dalla durata relativamente breve (circa quattro anni), rispristina lo status quo ante nozze se la moglie non risulta aver sacrificato alcuna aspettativa reddituale o professionale per dedicarsi alla gestione del nucleo familiare
Cass. Civ., Sez. VI – 1, ord., 24 giugno 2022, n. 20471
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