Il riconoscimento dell’assegno divorzile presuppone l’accertamento dell’insussistenza, in capo al coniuge istante, di mezzi economici adeguati o dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, dovendo tale accertamento essere effettuato alla luce della comparazione delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, nonché del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, in considerazione della durata del matrimonio e dell’età dell’avente diritto; nel caso di specie, il divorzio è intervenuto a soli quattro anni dal matrimonio e, poiché la richiedente svolge attività lavorativa ben retribuita ed è proprietaria di un immobile, non può esserle riconosciuto il diritto all’assegno
Trib. Verona 20 luglio 2018