La convivenza «come coniugi», pur essendo elemento essenziale del “matrimonio- rapporto” ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, e pur integrando una situazione giuridica di «ordine pubblico italiano», non è ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per vizi genetici del “matrimonio-atto” presidiati da nullità anche nell’ordinamento italiano; in particolare non è ostativa alla delibazione di sentenza ecclesiastica che accerti la nullità del matrimonio per errore essenziale sulle qualità personali dell’altro coniuge dovuto a dolo di questi, poiché una tale nullità non è sanabile, nell’ordinamento italiano, dalla protrazione della convivenza prima della scoperta del vizio.
Cass. civile sentenza 17910, sezione Prima del 01-06-2022