In caso di matrimonio contratto all’estero, la mancata trascrizione dello stesso in Italia non è idonea a determinare la cessazione del vincolo matrimoniale, pertanto, data la permanenza di tale vincolo, non può essere accolto il ricorso ex art. 337-bis c.c. affinché il Tribunale disponga l’affido esclusivo dei figli.
Nel caso all’esame un uomo premettendo di avere contratto matrimonio in Marocco nel 2008 non trascritto in Italia ha richiesto, ex art. 337 bis c.c., che il Tribunale disponga l’affido a sé, in via esclusiva, dei figli nati dal matrimonio, che il padre possa vedere i figli solo con modalità protette ed inoltre che venga determinato l’assegno di mantenimento per i figli da porsi a carico del padre. Il tribunale ritiene la domanda inammissibile perchè il vincolo matrimoniale deve considerarsi perdurante
Tribunale di Modena sentenza 14 novembre 2017