Condannata per il reato di affidamento illegittimo del proprio figlio una giovane donna per averlo ceduto a una coppia senza ricevere alcun compenso, corrisposto al solo ginecologo. La Cassazione precisa che, affinché si configuri il reato contemplato dall’art. 71 della legge n. 184/1983 non è richiesto che chi affida il bambino a terzi in via definitiva o stabile riceva un compenso, quanto piuttosto chi lo riceve sia disposto a pagare per soddisfare il proprio desiderio di genitorialità. La ratio della norma infatti è di tutelare l’interesse del bambino ad un affidamento legittimo all’interno di una regolare procedura di adozione.
Cass. penale sentenza n. 2173/2019