Nel caso di specie un minore è nato a seguito di tecniche di maternità surrogata in Ucraina, come attestato nella dichiarazione a firma della madre naturale, cittadina ucraina, la quale aveva acconsentito che gli odierni imputati fossero registrati come genitori; dalla “Informazione di relazione genetica dei genitori (padre e madre) con feto risulta che, a seguito di diagnosi di infertilità, erano stati utilizzati, ai fini dell’impianto ovuli non riconducibili a persona nota e spermatozoi dell’imputato; a seguito della dichiarazione della madre surrogata, la nascita era stata iscritta all’ufficio dello stato civile di Kiev e il certificato di nascita indica, alla stregua della normativa ucraina vigente, come genitori gli odierni imputati.
Il GIP aveva assolto la coppia dal reato di falsa attestazione, perché il fatto non costituisce reato, stante l’assenza di volontà dei due di commettere un illecito, come dimostrato dal fatto che si erano recati in una nazione dove la pratica di procreazione era lecita.
Inoltre, gli imputati, senza attestare alcunché, si erano limitati a richiedere la trascrizione di un atto ufficiale redatto dai pubblici uffici di Kiev in conformità alla normativa vigente, talchè non era individuabile alcun atto falso o dolosamente creato sulla base di dichiarazioni non veritiere degli stessi.
La Cassazione con la sentenza 13525/2016 sez. penale conferma la tesi dei giudici di merito, disattendendo le censure sollevate dal Procuratore, secondo il quale la dichiarazione o falsa attestazione si sarebbe realizzata nel momento in cui gli imputati non hanno risposto alla richiesta del funzionario consolare di chiarire se si fossero avvalsi della procedura di surrogazione di maternità, all’interno del territorio ucraino.
Tuttavia, precisano gli Ermellini, il reato di cui all’art. 495 c.p. presuppone una falsa dichiarazione che nel caso di specie non risulta essere intervenuta.
Ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 396 del 2000, le dichiarazioni di nascita relative a cittadini italiani (e tale è il minore, in quanto figlio di padre italiano: art. 1, comma 1, lett. a) della L. n. 91 del 1992) nati all’estero, sono rese dall’autorità consolare e devono farsi secondo le norme stabilite dalla legge del luogo alle autorità locali competenti, se ciò è imposto dalla legge stessa.
La coppia non ha sbagliato ad esibire il certificato emesso a seguito dell’autorizzazione della madre naturale e dell’informazione di relazione genetica, poiché tale secondo certificato è stato redatto alla stregua delle legge locale e in corrispondenza della situazione assunta come rilevante da quest’ultima.
Non può ritenersi che l’atto contenga un’informazione falsa, rappresentata dall’indicazione dell’imputata come madre naturale del minore, posto che l’ufficiale di stato civile italiano non ha formato alcun atto falso, limitandosi a trascrivere l’atto, riguardante un cittadino italiano, formato all’estero.