Secondo la Corte d’Appello di Catania (decreto 3 luglio 2017), il principio della maternal preference, seppure sostenuto da parte della letteratura scientifica, non può è una verità indiscutibile, da applicare sempre e comunque in maniera avulsa dal caso concreto e dalle specifiche esigenze del minore del cui affidamento si tratta. Il sistema normativo italiano, ispirandosi alle principali convenzioni internazionali vigenti in tema di protezione dei diritti del fanciullo, impone soltanto di adottare il provvedimento con esclusivo riferimento all’interesse materiale e morale della prole, da valutare nel caso concreto.