Se dopo l’assegnazione della casa coniugale in sede di separazione o divorzio, il coniuge non assegnatario smette di pagare il mutuo, la banca può espropriare moglie e figli, poiché non è opponibile alla banca il provvedimento di assegnazione dell’immobile trascritto prima della trascrizione del pignoramento.
Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 7776/2016: l’ipoteca, se anteriore alla sentenza che assegna la casa coniugale a uno degli ex coniugi, prevale su di essa. L’immobile può quindi essere pignorato, espropriato e venduto all’asta.