Non basta versare il mantenimento per il figlio: scatta la condanna per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare se non si versa anche quello per la moglie.
La Cassazione penale con la sentenza n.47139/2014 conferma il proprio orientamento.
Il coniuge obbligato al versamento dell’assegno può evitare la condanna solo se prova la propria incapacità economica, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti fissati dal giudice civile. Si deve, però, trattare di una incapacità assoluta e deve integrare una situazione di persistente, oggettiva e incolpevole indisponibilità di introiti, tale da rendere materialmente impossibile l’ottemperanza agli obblighi contenuti nella sentenza di separazione.