Flirtare al telefono con le colleghe, anche se non c’è una vera e propria relazione extraconiugale, comporta l’addebito della separazione.
Secondo la Corte d’Appello di Lecce (sentenza n. 85 del 2013) la colpa della separazione va imputata al coniuge che con il proprio comportamento ha “tradito” la fiducia dell’altro: questo basta a integrare la violazione del dovere coniugale di fedeltà.
Fedeltà, infatti, non significa solo astenersi dall’avere rapporti sessuali con persone diverse dal coniuge: essa si sostanzia nell’impegno, ricadente su ciascun coniuge, di non tradire la fiducia reciproca, ovvero di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra sposi, che dura quanto dura il matrimonio.
La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione, ai sensi dell’art. 151 Cc, quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà; pertanto ogniqualvolta essa, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti comunque offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge.