E’ validamente emesso il decreto ingiuntivo contro il coniuge inadempiente nonostante le condizioni di salute e la permanenza all’estero gli impediscano di lavorare: egli avrebbe infatti dovuto chiedere la revisione dell’assegno. È quanto affermato dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 17293/2015, che ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo presentata da un uomo che non aveva versato il mantenimento sostenendo di essere malato, residente in Russia e quindi impossibilitato a lavorare.
Secondo il giudice tutto ciò è irrilevante poiché l’uomo avrebbe dovuto chiedere la modifica delle condizioni di separazione al fine di accertare le circostanze dedotte.
Relativamente agli accordi a latere della separazione, raggiunti dagli stessi coniugi antecedentemente o contemporaneamente al decreto di omologazione e non trasfuse nell’accordo omologato, essi sono operanti e si collocano, rispetto a quest’ultimo in posizione di non interferenza (perchè riguardano un aspetto non disciplinato nell’accordo formale e che è sicuramente compatibile con esso in quanto non modificativo della sua sostanza e dei suoi equilibri ovvero perchè hanno un carattere meramente specificativo) o di conclamata e incontestabile maggiore (o uguale) rispondenza all’interesse tutelato attraverso il controllo di cui all’art. 158 c.c.