Se l’ex coniuge non versa l’assegno di mantenimento, il Giudice può disporre ordinare al datore di lavoro di versare ogni mese il mantenimento direttamente alla moglie avente diritto. Non occorre che l’inadempimento del marito sia “grave”, essendo sufficiente che l’omissione nel versamento dell’assegno possa frustarne la finalità.
Lo ha affermato il Tribunale di Catania con la sentenza del 24/3/2016.
La misura è disposta dall’art.156 codice civile, secondo il quale nel caso di inadempimento nel versamento dell’assegno di mantenimento, il coniuge che ha diritto alla prestazione mensile può adire il giudice affinché disponga il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi tenuti a corrispondergli anche periodicamente somme di danaro (quindi: il datore di lavoro, il conduttore di un immobile, ecc..), che una parte di esse venga versata direttamente all’avente diritto (coniuge e/o prole)
Per il sequestro basta la verifica dell’inadempimento e il semplice ritardo oltre a circostanze che suscitino il dubbio dell’inadempimento in futuro, ma non anche la gravità dello stesso o l’intento elusivo.
Il provvedimento può essere adottato anche con la sentenza di separazione se sono già emerse, durante la causa, le condizioni di inadempienza o di ingiustificato ritardo del versamento, per non avere il coniuge puntualmente adempiuto al pagamento dell’assegno disposto dal Presidente del Tribunale