Sull’assegno di mantenimento per i figli nati dal matrimonio dissolto, non incide la nascita di un altro figlio nato nell’ambito della nuova unione dell’ex marito, se anche la compagna dell’uomo contribuisce economicamente in modo decisivo alla famiglia ( Cassazione, sentenza n. sentenza n. 23090/2013, sezione Prima Civile)
Nel caso di specie, un ex marito lamentava che l’assegno a suo carico per il mantenimento del figlio nato dal matrimonio sarebbe stato troppo gravoso soprattutto perché egli, nel frattempo, aveva costituito una nuova famiglia, con relativo connesso obbligo di mantenimento gravante a suo carico, in particolare del figlio nato dalla nuova unione.
Ma secondo la Cassazione la nuova famiglia è irrilevante, perchè al mantenimento della stessa contribuiva anche la nuova compagna, dotata di disponibilità economica e patrimoniale. (in particolare, risultava che la donna avesse percepito nell’anno solare 2005 un reddito netto di circa 22.600,00 euro, oltre ad essere proprietaria al 100% di due immobili, di cui uno ceduto in locazione, e di ulteriori quattro immobili al 33%).