L’obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio non economicamente indipendente è un effetto immediato ed ineludibile del rapporto di filiazione e non cessa con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura fino a quando il genitore non dia la prova che il figlio abbia raggiunto l’indipendenza economica. E l’autosufficienza economica non può ritenersi raggiunta con il contratto di apprendistato, che diverge dal contratto di lavoro subordinato sotto diversi profili, tra i quali anche quello retributivo. A ribadire questo principio è la Corte d’Appello di Roma con la sentenza 6080/2016.