Anche in materia di affido condiviso ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni del minore in misura proporzionale al proprio reddito e il giudice può disporre, ove necessario la corresponsione di un assegno periodico, sicché è inconferente ai fini della cogenza dell’obbligo, il fatto che un genitore goda di un livello reddituale più basso dell’altro: non sussiste, dunque, il vizio di motivazione apparente laddove è disposto un contributo perequativo a carico del genitore che guadagna meno a favore del collocatario che ha maggiori disponibilità laddove quest’ultimo presto muterà il proprio regime lavorativo ed è fin d’ora previsto un ampliamento dei tempi di permanenza del minore presso di lui anche al fine di evitare il disagio inevitabilmente connesso agli spostamenti.
Cass. civile ordinanza 15397, sezione Sesta – 1 del 20-07-2020