ogni genitore è tenuto al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, nei limiti delle proprie disponibilità, non essendo consentito ad uno di essi di essere totalmente o parzialmente esonerato solo perché l’altro genitore gode di migliori condizioni reddituali.
In altre parole, l’assegno è dovuto anche dal genitore meno abbiente, se ciò risulta all’esito dell’attenta valutazione di tutti i criteri di cui all’art. 337-ter 3, comma 4, c.c., applicabili anche ai figli maggiorenni, tra i quali le attuali esigenze del figlio, le risorse economiche di entrambi i coniugi e i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Cass. civ., sez. I, 7 ottobre 2019, n. 24934