Il carattere sostanzialmente alimentare dell’assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti. (Nella specie, il Tribunale ha ritenuto sussistere l’inadempimento del coniuge onerato, che ha chiesto una illegittima compensazione tra quanto dovuto a titolo di assegno in favore della figlia e le spese per la scuola di danza).
• Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 6 maggio 2021