Il mantenimento al figlio minorenne è dovuto, pertanto, anche in assenza di specifica domanda. Nel caso in cui il padre chieda con ricorso la regolamentazione e quantificazione degli obblighi di mantenimento e la madre con la comparsa di costituzione chieda un contributo di mantenimento di diverso importo, non può essere accolta l’eccezione di parte opponente relativa alla decorrenza dell’obbligo di contribuzione a partire dalla domanda contenuta nella comparsa di risposta. Se i coniugi hanno convissuto anche dopo la proposizione del ricorso, e in quel periodo il padre ha adempiuto in via diretta al proprio obbligo di mantenimento della prole unitamente alla moglie convivente, l’insorgenza dell’obbligo di mantenimento al fine del riequilibrio patrimoniale tra i coniugi decorre dalla data di cessazione della convivenza.
Trib. Bologna 25 ottobre 2021