L’ammontare dell’assegno di mantenimento ai figli è frutto del bilanciamento tra l’attuale condizione economica e le esigenze dei figli stessi e non può fondarsi in esclusiva sulla capacità economico reddituale dell’obbligato. (Nel caso in esame, in relazione ai figli, il criterio di proporzionalità invocato nel motivo è stato correttamente parametrato all’ attuale condizione economica ed alle esigenze dei figli stessi, i quali, stanno iniziando ad entrare nel mondo del lavoro e, nello stesso tempo, completando il proprio progetto formativo.).
Cass. Civ., Sez. I, ord., 8 febbraio 2022, n. 4035