il figlio di genitori divorziati che abbia abbondantemente superato la maggiore età e non abbia reperito un’occupazione stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l’esigenza di una vita dignitosa mediante la mera attuazione dell’obbligo di mantenimento del genitore, quasi che questo sia destinato ad andare avanti per sempre; egli deve far fronte al suo stato attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad esigenze di sostegno del reddito. Resta ferma solo l’obbligazione alimentare, da azionarsi nell’ambito famigliare per supplire a ogni più essenziale esigenza di vita dell’individuo bisognoso.
Tribunale Teramo, sentenza, 19 maggio 2023 n. 489
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