Alla casalinga spetta l’assegno di mantenimento quando, in forza della sua età o dell’assenza di concrete capacità lavorative (titolo di studi, formazione, pregresse esperienze nel mondo del lavoro) è inverosimile che trovi un’occupazione. Lo ha sancito il Tribunale di Roma con la sentenza 5743/2017.
Nel determinare, dunque, il diritto della casalinga all’assegno di mantenimento rilevano:
La sentenza ribadisce un principio di recente espresso anche dalla Cassazione (n.9945/2017) nel caso di una donna che aveva dedicato tutto alla vita familiare, consentendo al marito un’attività professionale di rilevante impegno. Tale avanzamento d’età – sostiene la Cassazione, riferendosi alla donna di 50 anni – impedisce di reperire una posizione lavorativa sicura e stabile, nonostante una laurea che astrattamente lo consente .
Quindi, in sintesi: se il matrimonio è stato breve la donna ha ancora la possibilità concreta di trovare un’occupazione non può pretendere il mantenimento a vita. Se invece il matrimonio è durato a lungo e la donna ha perso tutte le possibilità di trovare un’occupazione lavorativa, sarà l’uomo a doverla mantenere, anche considerato che la carriera del marito spesso è il frutto del sacrificio della moglie, che ha accudito casa e figli.