Il parametro del mantenimento dello stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio dopo la separazione è soltanto tendenziale. La separazione infatti deteremina un aumento dei costi di vita per entrambi e quindi un impoverimento generale della famiglia.
Lo afferma il Tribunale di Velletri con la sentenza n. 931/2016, ribadendo un principio già affermato in precedenza anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17199/2013, ossia che la separazione impoverisce i membri della famiglia, affettivamente ed economicamente, impattando sulla “macroeconomia domestica familiare” con la conseguenza che il diverso declinarsi delle due vite da single degli ex coniugi in due “microeconomie personali” non può certo consentire le sinergie e i risparmi prima possibili.
Nel caso in esame il Tribunale ha affermato che è vero che l’assegno di divorzio ha natura assistenziale e va corrisposto quando l’altro coniuge non ha i mezzi adeguati per mantenere il pregresso tenore di vita o in ogni caso non può procurarseli per ragioni oggettive e che il giudice, verificando le condizioni economiche delle parti, deve determinare il contributo in misura tale da assicurare al coniuge il medesimo tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio. Ma è vero altresì che tale parametro è da intendere quale obiettivo tendenziale, nei limiti consentiti dalla situazione economica del coniuge obbligato e in modo compatibile con la normale contrazione delle disponibilità familiari consequenziale alla cessazione del matrimonio.