In merito al contributo al mantenimento del figlio minore, la quantificazione va effettuata basandosi sul principio di proporzionalità e adeguatezza, valutando comparativamente le risorse economiche di entrambi i genitori e le esigenze del minore, compreso il tenore di vita che avrebbe goduto se il nucleo familiare fosse rimasto unito. È legittimo includere nel contributo anche le spese abitative sostenute dal genitore collocatario, purché proporzionate al reddito disponibile e giustificate dal bisogno di garantire una residenza stabile e adeguata al minore. La ripartizione delle spese deve, inoltre, riflettere la differenza nella capacità economica dei genitori, evitando che il minore subisca un trattamento diseguale tra i periodi di permanenza presso ciascuno di essi.
Corte Appello Milano sentenza 3 ottobre 2024