Per quantificare l’assegno di mantenimento dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto: va annullata la sentenza che omette l’esame della situazione economico-patrimoniale del padre e della madre e la conseguente doverosa comparazione tra le due posizioni, essendosi limitata ad affermare che l’importo era adeguato alle presumibili esigenze di un giovane dell’età della parte, con conseguente violazione del principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre che del principio di eguaglianza dei coniugi.
Cass. civile ord. 2571 del 3/2/2025