In tema di mantenimento del figlio maggiorenne deve ritenersi che sia onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica – che è la precondizione del diritto preteso – ma di avere curato con ogni possibile impegno la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro; il genitore tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne che faccia valere, in rapporto all’età dell’avente diritto, il conseguimento da parte dello stesso del titolo professionale e la sua mancata attivazione nel reperimento di una occupazione adeguata, non è onerato (in quanto soggetto passivo del rapporto) della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive
Corte d’Appello di Campobasso, sentenza 191 del 28-06-2022