Ai fini del riconoscimento dell’assegno di mantenimento, la condizione giuridica dei figli maggiorenni, portatori di handicap grave, è equiparata, sotto tale profilo, a quella dei figli minori ex art. 337 septies c.c., ma unicamente se sussista il presupposto ai sensi della L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 3, richiamato dall’art. 37 bis disp. att. c.c., ossia se la minorazione, singola o plurima, della quale il medesimo sia portatore, abbia ridotto la sua autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, essendo, in caso contrario, la condizione giuridica del figlio assimilabile non a quella dei minori bensì allo status giuridico dei figli maggiorenni.
Tribunale Torre Annunziata, sezione I, sentenza 24 febbraio 2023 n. 557