Laddove al momento del deposito del divorzio congiunto la figlia conviveva con un genitore e successivamente emerge che la predetta figlia viveva da sola e lavorava, ne deriva che, vi è la prova del venir meno della legittimazione ad agire in capo alla madre per richiedere l’assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne, atteso che è provata la cessazione della convivenza, che, com’è noto, costituisce il presupposto della legittimazione concorrente del genitore a richiedere il mantenimento per il figlio maggiorenne.
La domanda di assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne va, pertanto accolta esclusivamente per il periodo che va dalla data di proposizione del ricorso congiunto per divorzio – atteso che per tale capo di domanda gli effetti della pronunzia retroagiscono alla data della domanda, – sino al momento in cui vi è prova del venir meno della legittimazione attiva in capo al genitore convivente.
Cass. Civ., Sez. I, ord. 18 marzo 2024 n. 7162
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