L’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni cessa a seguito del raggiungimento da parte di questi ultimi di una condizione di indipendenza economica che si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita, ovvero quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o sua scelta.
La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva e la prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne.
Tribunale di Velletri, 4 agosto 2023
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