Il mantenimento per il figlio è dovuto sino a che non divenga maggiorenne e economicamente autosufficiente. Nel caso in cui il figlio si trasferisca in un’altra città per seguire un corso di studi, aumentano le spese anche ordinarie (vitto, alloggio, ecc..), quindi è spesso ipotizzabile un aumento dell’importo dell’assegno mensile. Ma se è cessata la convivenza con il genitore collocatario, anche questi dovrà contribuire a mantenere il figlio, in relazione alle proprie sostanze: terminata la coabitazione col figlio divenuto maggiorenne e non ancora economicamente indipendente, il genitore separato non è più legittimato a chiedere all’altro genitore il pagamento dell’assegno per il mantenimento del figlio. In altre parole, se il figlio lascia la casa famigliare, entrambi i genitori dovranno provvedere a corrispondergli quanto necessario per vivere.
Opportuno in questi casi è prevedere il versamento diretto dell’assegno al figlio: «il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni, non indipendenti economicamente, il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto» (art. 337 septies c.c.). Quindi, il versamento diretto al figlio maggiorenne in luogo del genitore collocatario non è automatico col raggiungimento della maggiore età, ma richiede l’autorizzazione del tribunale