Non è giustificabile la contrazione del tenore di vita causata da momentanei problemi lavorativi, per non corrispondere l’assegno mensile di mantenimento alla figlia minore.
Affinché la condotta di chi deve il mantenimento possa considerarsi scriminata, non è sufficiente dimostrare che vi è stata una flessione, una generica difficoltà economica o uno stato di disoccupazione. Occorre infatti fornire la prova di una impossibilità effettiva e assoluta di rispettare gli obblighi di mantenimento verso i figli, così come stabilito dal Tribunale. Prova che l’imputato non è stato in grado di fornire, visto che comunque, durante tutto il periodo in cui non ha corrisposto alcunché per il mantenimento della figlia, ha svolto comunque attività lavorativa.
Cass. penale sentenza n. 48567/2019