In caso di divorzio, è illegittima la decisione che disponga il pagamento dell’assegno per il mantenimento del figlio senza fare alcun riferimento alla condizione patrimoniale dell’altro coniuge. Dunque, anche qualora il coniuge più abbiente si offra di versare un assegno cospicuo, la decisione del giudice deve sempre passare per una valutazione di proporzionalità degli apporti di entrambi i genitori.
Corte di cassazione, sentenza n. 19299 del 16.09.2020