Le migliorate condizioni economiche del genitore collocatario non determinano una proporzionale diminuzione dell’assegno di mantenimento per il figlio posto a carico dell’altro genitore ma tutt’al più concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita: infatti, la determinazione del contributo non si fonda su una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun obbligato
Lo afferma la Cassazione VI sezione con l’ordinanza n. 3926/2018