Il giudice non può respingere la domanda del genitore divorziato volta a diminuire l’assegno di mantenimento nei confronti della figlia nata dal matrimonio, senza valutare le esigenze di crescita degli altri figli avuti dalla successiva relazione e già nati alla data della sentenza di divorzio.
La Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con l’ordinanza n. 2620/2018 accoglie il ricorso di un padre che chiedeva la riduzione dell’assegno di mantenimento nei confronti della figlia nata dal precedente matrimonio.
Risposatosi aveva avuto altri due bambini, e l’importo dovuto alla prima figlia, ormai maggiorenne, non gli consentiva di provvedere adeguatamente alle esigenze della nuova famiglia, anche perchè la seconda moglie era malata e priva di reddito.
Secondo la Corte bisogna considerare le accresciute esigenza materiali delle altre figlie del ricorrente, indubitabilmente connesse alla loro crescita, ossia se e in quale misura le circostanze sopravvenute hanno alterato l’equilibrio economico raggiunto tra le parti alla data del divorzio e adeguare quindi l’importo alla nuova situazione patrimoniale riscontrata.