La moglie casalinga quarantenne ha diritto all’assegno di mantenimento se non ha acquisito una professionalità specifica e non ha ricevuto delle offerte di lavoro concrete.
Lo afferma la Cassazione civile con la sentenza n.789\ 2017 : il giudice, nel valutare la misura dell’assegno di mantenimento, deve considerare l’attitudine dei coniugi al lavoro e la loro potenziale capacità di guadagno e tenere conto sia dei redditi in denaro che di ogni altra utilità o capacità suscettibile di valutazione economica. Tuttavia, l’attitudine al lavoro può avere rilievo solo se è riscontrata come effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita. Quindi, non ci si può limitare a valutazioni solo astratte o ipotetiche ma è indispensabile considerare ogni fattore concreto, sia individuale che ambientale.
Infine, secondo la Corte, la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo compagno non è una circostanza idonea a determinare automaticamente l’esclusione del diritto alimentare dell’ex. Per la Corte, infatti, quest’ultimo non è “recessivo rispetto a quello del nuovo figlio”, non potendosi prescindere dal valutare “l’incidenza della circostanza sopravvenuta per verificare in concreto se sia giustificata, a mente dell’art. 156, ult. co. c.p.c., la revoca o la modifica delle condizioni già fissate”.