Ai fini del riconoscimento di un assegno di mantenimento ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, la cui condizione giuridica è equiparata, sotto tale profilo, a quella dei figli minori dall’art. 337 septies Cc, il giudice di merito è tenuto ad accertare se il figlio che richieda la contribuzione sia portatore di un handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992, richiamato dall’art. 37 bis disp. att. Cc, ossia se la minorazione, singola o plurima, della quale il medesimo sia portatore, abbia ridotto la sua autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, essendo, in caso contrario, la condizione giuridica del figlio assimilabile, non a quella a quella dei minori, bensì allo status giuridico dei figli maggiorenni
Cass. civile ordinanza 21819, sezione Prima Civile del 29-07-2021