Sussiste violazione dell’articolo 8 della Convenzione. Operano in violazione dell’articolo 8 della Convenzione le Autorità nazionali che non ordino il rimpatrio del minore sulla base delle sole allegazioni del genitore che ha operato l’illecito trasferimento del minore, senza considerare da un lato gli aspetti, per così dire, a latere della intera vicenda familiare (nell’ambito della procedura di divorzio, parte ricorrente non ha avuto contatti con la figlia per oltre due anni, vale a dire per la durata del procedimento, e ogni richiesta di poter vedere e tenere con sé la bambina veniva negata sulla base di generiche valutazioni, non supportate da alcun elemento di prova) e senza tenere in debito conto le risultanze delle perizie psicologiche sul minore, le quali attestino un solido legame affettivo dello stesso con entrambi i genitori, con conseguente privazione per la persona minore di età di avere legami affettivi con ciascuno dei due genitori.
K.J. c. Polonia, ricorso n. 30813/14, Corte europea dei diritti umani (Quarta sezione), sentenza del 1 marzo 2016 (diventerà definitiva alle condizioni ex art. 44, II c.).