L’obbligo dei genitori di provvedere a mantenere, istruire ed educare la prole discende dal fatto stesso della procreazione è ed giuridicamente cristallizzato nell’art. 30 della Costituzione e nel codice civile. Gli obblighi genitoriali oltre ad essere puntualmente definiti dalle norme interne trovano disciplina anche nelle norme sovrannazionali; la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, firmata a Nizza nel dicembre 2000, che dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona ha lo stesso valore giuridico dei Trattati, prevede all’art.7 il rispetto della vita privata e della vita familiare, all’art.14 il diritto all’istruzione, all’art.24 il diritto del bambino alla protezione e alle cure necessarie per il suo benessere. Diritti che richiamano quelli indicati nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, interpretati dalle numerose decisioni emesse in materia dalla Corte di Strasburgo, che ha più volte ribadito, in applicazione del combinato disposto degli artt. 8 e 14 della Convenzione EDU il diritto inviolabile del figlio di essere amato e assistito dai genitori, senza discriminazioni anche nel caso di figlio nato fuori del matrimonio, individuando come espressione del diritto fondamentale alla vita familiare la possibilità per genitori e figli di godere della reciproca presenza, con continuità e assiduità di relazione (cfr. sent Corte EDU 5.4.2005 Monory c. Romania e Ungheria)….il diritto del figlio di avere cura, assistenza morale e materiale, istruzione e mantenimento da entrambi i genitori costituisce un diritto fondamentale dalla cui violazione discende il diritto al risarcimento del danno. Dalla nozione di illecito endo-familiare elaborata dalla giurisprudenza di merito (Trib. Venezia, 30 giugno 2004; Corte app. Bologna, 10 febbraio 2004) e di legittimità (Cass., 7 giugno 2000, n. 7713; Cass., 10 maggio 2005, n. 9801, Cass., 15 settembre 2011, n. 18853), discende che la violazione dei relativi doveri genitoriali non trova necessariamente sanzione nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma qualora cagioni una lesione di diritti costituzionalmente protetti, può integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo ad un’azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c.. A seguito della decisione delle Sezioni unite della Suprema Corte, n. 26972/2008, in base a un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., può essere disposta la risarcibilità del pregiudizio di natura non patrimoniale, quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, che abbiano tutela costituzionale. Qualora venga provato il totale disinteresse del genitore nel confronti del figlio, estrinsecatosi nella violazione degli obblighi connessi alla responsabilità genitoriale (cura, istruzione, educazione, mantenimento), ciò genera un vulnus dei diritti fondamentali del figlio che trovano nella carta Costituzionale (art. 2 e 30) e nelle norme di diritto internazionale richiamate un elevato grado di riconoscimento e tutela
Così Tribunale di Roma 19 maggio 2017