Le condotte volontariamente pregiudizievoli che giustificano le misure sanzionatorie (ammonimento, astraint, risarcimento del danno) afferiscono ad inadempienze che devono essere “gravi” e, con particolare riferimento alle carenze di natura economica, devono tradursi in condotte reiterate o strumentali.
A fronte del regolare pagamento del contributo mensile al mantenimento ordinario, il padre ammetteva di non aver pagato alcune spese straordinarie, ritenendole eccessivamente onerose o non necessarie, spese, queste, sulle quali i genitori comunque ben avrebbero potuto raggiungere un accordo. Il Tribunale prima e la Corte dopo non ravvisano i gravi comportamenti da parte del padre che incidano negativamente sul corretto svolgimento del programma di affidamento e di conseguenza non ci sono i presupposti per l’adozione di misure sanzionatorie.
Corte App. Bologna sentenza 18 gennaio 2025 n. 133
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