Il mancato preventivo interpello del coniuge separato o divorziato può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi ma non comporta l’irripetibilità delle spese effettuate nell’interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia, il riconoscimento del diritto al rimborso dipendendo da una valutazione discrezionale, da rimettersi al giudice, circa la rispondenza e necessità delle spese in relazione all’interesse dei figli.
Corte d’Appello di Roma, sentenza 3701, sezione Persona e Famiglia del 19-05-2021