il mancato ascolto di un minore infradodicenne senza una effettiva motivazione in ordine alla capacità di discernimento o alle altre ragioni ostative previste dall’ordinamento determina la nullità della decisione assunta.
La valutazione di non ascoltare il minore infradodicenne, qualora vi sia espressa richiesta di procedere a tale incombente, spetta al giudice del merito e deve essere esplicitata nella motivazione del provvedimento che nega l’ascolto.
Cass. Civ., Sez. I, ord. 13 dicembre 2024, n. 32359
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